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D.P.R. 237/1964

Art. 113 — Congedo illimitato e congedo assoluto Il congedo illimitato spetta ai militari di qualunque ferma che, all'at…

ELI /it/dpr/1964/02/14/237/art/113parte di D.P.R. 237/1964
Art. 113. Congedo illimitato e congedo assoluto Il congedo illimitato spetta ai militari di qualunque ferma che, all'atto in cui cessano dal servizio alle armi o ne sono dispensati, conservano l'obbligo del servizio militare. Il congedo assoluto spetta ai militari alle armi o in congedo illimitato che, per eta' o per inidoneita' fisica, sono prosciolti da ogni obbligo di servizio militare.

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