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D.P.R. 1229/1959

Art. 99 — L'ufficiale giudiziario e' collocato a riposo di ufficio quando abbia compiuto settanta anni di eta'

ELI /it/dpr/1959/12/15/1229/art/99parte di D.P.R. 1229/1959
Art. 99. L'ufficiale giudiziario e' collocato a riposo di ufficio quando abbia compiuto settanta anni di eta'. L'ufficiale giudiziario che chiede di essere collocato a riposo deve inoltrare istanza per via gerarchica al Ministro, il quale provvede con decreto.

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