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D.P.R. 1229/1959

Art. 100 — L'ufficiale giudiziario, cessato dal servizio per dimissioni o per collocamento a riposo a, sua domanda prima…

ELI /it/dpr/1959/12/15/1229/art/100parte di D.P.R. 1229/1959
Art. 100. L'ufficiale giudiziario, cessato dal servizio per dimissioni o per collocamento a riposo a, sua domanda prima del settantesimo anno di eta' ovvero per decadenza dall'ufficio nei casi previsti dalle lettere b) e c) dell'art. 97, puo' essere riammesso in servizio, sentito il parere della Commissione di vigilanza e di disciplina. L'ufficiale giudiziario riammesso il servizio e' collocato nella graduatoria di anzianita' al posto che gli compete avuto riguardo agli anni di servizio prestato anteriormente. La riammissione in servizio e' subordinata alla vacanza del posto nella pianta organica di cui all'art. 101 a non puo' aver luogo se la cessazione avvenne in applicazione di norme di carattere transitorio o speciale.

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