D.P.R. 1229/1959
Art. 50 — L'anzianita' di servizio degli ufficiali giudiziari si computa dalla data del decreto di nomina, con la class…
Art. 50. L'anzianita' di servizio degli ufficiali giudiziari si computa dalla data del decreto di nomina, con la classificazione ottenuta nella graduatoria di cui agli articoli 19 e 20 ed in base al servizio prestato. Nell'anzianita' di servizio non e' computato il tempo trascorso: 1) in aspettativa per motivi di famiglia; 2) in stato di sospensione dalle funzioni a causa, di procedimento penale terminato con sentenza di condanna a pena detentiva; 3) in espiazione di pena detentiva; 4) in stato di sospensione applicata come sanzione disciplinare ovvero ai sensi dell'art. 159, secondo e terzo comma; 5) dal giorno in cui l'ufficiale giudiziario abbia perduto in qualsiasi modo tale qualita' sino al giorno della riammissione in servizio. Il tempo trascorso in aspettativa per infermita', per servizio militare o per i motivi di cui al secondo comma dell'art. 27 e' computato per intero.
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