D.P.R. 1229/1959
Art. 49 — Presso ogni Corte di appello e' istituita una Commissione di vigilanza e di disciplina per gli ufficiali giud…
Art. 49. Presso ogni Corte di appello e' istituita una Commissione di vigilanza e di disciplina per gli ufficiali giudiziari, composta dal presidente della Corte, dal procuratore generale della Repubblica o da magistrati da essi designati, dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio unico della Corte o, in caso di sua assenza o impedimento dall'ufficiale giudiziario piu' anziano in graduatoria addetto allo stesso ufficio. Il segretario della Commissione e' nominato dal presidente della Corte di appello fra i funzionari di cancelleria e di segreteria.
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