D.P.R. 1229/1959
Art. 2 — Gli ufficiali giudiziari sono equiparati agli impiegati civili dello Stato agli effetti dei congedi, della im…
Art. 2. Gli ufficiali giudiziari sono equiparati agli impiegati civili dello Stato agli effetti dei congedi, della imposta di ricchezza mobile e complementare, delle riduzioni sui viaggi, della impignorabilita' e della insequestrabilita' sia della retribuzione, sia delle indennita', sia degli assegni, nonche' agli effetti dell'assegnazione degli alloggi dell'Istituto nazionale delle case per gli impiegati dello Stato e ai fini dell'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti dello Stato. La spesa relativa alle riduzioni sui viaggi e' a carico del Ministero di grazia e giustizia, alle condizioni e con le modalita' che saranno stabilite d'intesa col Ministero dei trasporti e col Ministero del tesoro.
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