D.P.R. 1229/1959
Art. 1 — Gli ufficiali giudiziari sono ausiliari dell'ordine giudiziario
Art. 1. Gli ufficiali giudiziari sono ausiliari dell'ordine giudiziario. Essi procedono all'espletamento degli atti loro demandati dalle leggi e dai regolamenti, quando tali atti siano ordinati dall'autorita' giudiziaria o siano richiesti dal cancelliere o dalle parti.
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