D.P.R. 1229/1959
Art. 166 — L'ufficiale giudiziario, prima della consegna degli atti originali e delle copie all'aiutante, deve eseguire …
Art. 166. L'ufficiale giudiziario, prima della consegna degli atti originali e delle copie all'aiutante, deve eseguire gli adempimenti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 118. Quando l'ufficio sia privo di ufficiale giudiziario, detti adempimenti devono essere eseguiti a cura dello aiutante ufficiale giudiziario, al quale si applicano le disposizioni contenute negli articoli 118 e 119.
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