D.P.R. 1229/1959
Art. 165 — Gli aiutanti ufficiali giudiziari coadiuvano gli ufficiali giudiziari nella, notificazione degli atti in mate…
Art. 165. Gli aiutanti ufficiali giudiziari coadiuvano gli ufficiali giudiziari nella, notificazione degli atti in materia civile, penale ed amministrativa e nell'assistenza alle udienze. Gli aiutanti ufficiali giudiziari sono anche adibiti ai lavori interni di ufficio. Essi sono responsabili della regolarita' della consegna della copia dell'atto e della relazione di notificazione. Il personale femminile degli aiutanti ufficiali giudiziari e' adibito esclusivamente ai lavori interni di ufficio e solo in via eccezionale, per esigenze di servizio puo' essere addetto alla cancelleria della Corte di appello o del tribunale e al Ministero per i lavori attinenti al personale e ai servizi degli ufficiali giudiziari. Sono estese agli aiutanti ufficiali giudiziari, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I del titolo II, concernenti gli obblighi, la competenza e le attribuzioni, esclusa l'autenticazione delle copie di cui all'art. 111.
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