Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 1229/1959Art. 114
D.P.R. 1229/1959

Art. 114 — L'ufficiale giudiziario deve notificare in unico stampato il decreto penale di condanna ed il relativo precet…

ELI /it/dpr/1959/12/15/1229/art/114parte di D.P.R. 1229/1959
Art. 114. L'ufficiale giudiziario deve notificare in unico stampato il decreto penale di condanna ed il relativo precetto di pagamento previsti dagli articoli 507 e 586 del Codice di procedura penale e, occorrendo, deve eseguire il pignoramento entro i termini stabiliti rispettivamente dal primo e dal secondo comma dell'art. 113. In caso d'inosservanza dei detti termini si applica la disposizione di cui all'art. 112, secondo comma.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 1229/1959 · fonte Normattiva ↗

← Art. 113 Art. 115 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.