D.P.R. 1229/1959
Art. 113 — L'ufficiale giudiziario deve notificare sollecitamente e, comunque, non piu' tardi del quindicesimo giorno su…
Art. 113. L'ufficiale giudiziario deve notificare sollecitamente e, comunque, non piu' tardi del quindicesimo giorno successivo alla richiesta, l'avviso di pagamento e contestuale precetto compilati e sottoscritti dal cancelliere in conformita' delle norme della tariffa civile e penale, dandone atto, mediante relazione scritta e firmata, sull'originale che deve restituire al cancelliere. Egli deve procedere al pignoramento conseguente al mancato adempimento del precetto di cui al comma precedente non piu' tardi del ventesimo giorno successivo a quello in cui ne abbia avuto richiesta dal cancelliere. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo e' punita ai sensi dell'art. 112, secondo comma.
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