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D.P.R. 1229/1959

Art. 113 — L'ufficiale giudiziario deve notificare sollecitamente e, comunque, non piu' tardi del quindicesimo giorno su…

ELI /it/dpr/1959/12/15/1229/art/113parte di D.P.R. 1229/1959
Art. 113. L'ufficiale giudiziario deve notificare sollecitamente e, comunque, non piu' tardi del quindicesimo giorno successivo alla richiesta, l'avviso di pagamento e contestuale precetto compilati e sottoscritti dal cancelliere in conformita' delle norme della tariffa civile e penale, dandone atto, mediante relazione scritta e firmata, sull'originale che deve restituire al cancelliere. Egli deve procedere al pignoramento conseguente al mancato adempimento del precetto di cui al comma precedente non piu' tardi del ventesimo giorno successivo a quello in cui ne abbia avuto richiesta dal cancelliere. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo e' punita ai sensi dell'art. 112, secondo comma.

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