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D.P.R. 1229/1959

Art. 110 — Gli atti dell'ufficiale giudiziario devono essere da lui sottoscritti e devono contenere l'indicazione del gi…

ELI /it/dpr/1959/12/15/1229/art/110parte di D.P.R. 1229/1959
Art. 110. Gli atti dell'ufficiale giudiziario devono essere da lui sottoscritti e devono contenere l'indicazione del giorno, mese, anno e, ove occorra, dell'ora in cui sono eseguiti, nonche' l'indicazione dell'autorita' richiedente o della persona a istanza della quale sono compiuti.

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