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D.P.R. 1229/1959

Art. 109 — L'ufficiale giudiziario, se richiesto, deve dare alla parte ricevuta degli incarichi a lui affidati e dei doc…

ELI /it/dpr/1959/12/15/1229/art/109parte di D.P.R. 1229/1959
Art. 109. L'ufficiale giudiziario, se richiesto, deve dare alla parte ricevuta degli incarichi a lui affidati e dei documenti a lui consegnati. Il cancelliere che riceve dall'ufficiale giudiziario il deposito di un verbale deve rilasciarne ricevuta.

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