D.P.R. 420/1959
Art. 66 — Art. 13 del Testo Unico
Art. 66. (Art. 13 del Testo Unico) INCROCIO SU STRADA DI MONTAGNA CON AUTOBUS DI LINEA Il segnale OBBLIGO DI ARRESTO ALL'INCROCIO SU STRADA DI MONTAGNA CON AUTOBUS DI LINEA (fig. 53) deve essere posto all'inizio del tronco stradale sul quale ogni conducente debba fermarsi quando si trovi ad incrociare autoveicoli adibiti a servizio pubblico di linea.
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