Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 420/1959Art. 65
D.P.R. 420/1959

Art. 65 — Art. 13 del Testo Unico

ELI /it/dpr/1959/06/30/420/art/65parte di D.P.R. 420/1959
Art. 65. (Art. 13 del Testo Unico) ALT-POLIZIA Il segnale ALT-POLIZIA sara' usato solamente per presegnalare un posto di blocco della Polizia; presso il quale tutti i veicoli abbiano l'obbligo di fermarsi (fig. 52). Questo segnale ha carattere mobile e deve essere provvisoriamente posto a distanza opportuna dal posto di blocco tenuto conto delle condizioni plano-altimetriche della strada e della velocita' predominante dei veicoli nel tratto che precede il posto. Quando viene usato, il segnale deve essere collocato sul margine della carreggiata e tolto al momento della cessazione dell'obbligo.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 420/1959 · fonte Normattiva ↗

← Art. 64 Art. 66 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.