D.P.R. 420/1959
Art. 465 — Art. 78 del Testo Unico
Art. 465. (Art. 78 del Testo Unico) Il Ministro per i trasporti puo' dispensare dall'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli dal 185 al 218, dal 231 al 235, dal 250 al 251 e dal 260 al 318, del presente regolamento quando la dispensa sia ritenuta necessaria per l'applicazione di dispositivi in esperimento e per i veicoli appartenenti alle Forze armate.
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