D.P.R. 420/1959
Art. 464 — Art. 78 del Testo Unico
Art. 464. (Art. 78 del Testo Unico) Gli autoveicoli ed i motoveicoli possono essere muniti di dispositivi aventi caratteristiche differenti da quelle stabilite nel presente regolamento, a condizione che detti dispositivi siano conformi a quanto stabilito in accordi internazionali aventi carattere di reciprocita'. Per i veicoli immatricolati all'estero in circolazione temporanea in Italia, e' sufficiente che i dispositivi di equipaggiamento siano conformi all'allegato 6 della Convenzione di Ginevra del 19 settembre 1949 resa esecutiva in Italia con legge 19 maggio 1952, n. 1049; la stessa disposizione si applica per i veicoli immatricolati in Italia con targhe "C.D." oppure "EE".
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