D.P.R. 420/1959
Art. 408 — Art. 78 del Testo Unico
Art. 408. (Art. 78 del Testo Unico) CISTERNE I liquidi del 2°, del 5° e del 17° della classe TV-a) possono essere trasportati in cisterne. I liquidi del 4° possono essere trasportati in veicoli cisterna ma non possono esserlo in cisterne amovibili ne' in grandi containers-cisterna.
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