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D.P.R. 420/1959

Art. 407 — Art. 78 del Testo Unico

ELI /it/dpr/1959/06/30/420/art/407parte di D.P.R. 420/1959
Art. 407. (Art. 78 del Testo Unico) VEICOLI Nei mesi da aprile a ottobre, sia durante la marcia che durante la sosta di un veicolo che trasporti acido ciandrico (I") i colli devono essere efficacemente protetti contro la azione dei sole per esempi mediante tendoni sistemati a 20 cm. almeno al di sopra del carico. Le materie arsenicali solidi destinate alla protezione delle utente 6°) il cui imballaggio esterno non sia costituito da casse di legno o da casse resistenti di cautone ondulato o di cartone compatto di equivalente resistenza, o da altro imballaggio che dia le medesime garanzie, nonche' le materie del 10° devono essere caricate su veicoli coperti o veicoli tendonati. Le materie del 15° e del 18° e l'etilenimina (19°) devono essere caricate su veicoli scoperti.

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