D.P.R. 420/1959
Art. 393 — Art. 78 del Testo Unico
Art. 393. (Art. 78 del Testo Unico) VEICOLI I colli contenenti liquidi del 1°, 2° e 3°, aldeide acetica, acetone o miscele d'acetone (5°) devono essere caricati su veicoli scoperti.
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