Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 420/1959Art. 392
D.P.R. 420/1959

Art. 392 — Art. 78 del Testo Unico

ELI /it/dpr/1959/06/30/420/art/392parte di D.P.R. 420/1959
Art. 392. (Art. 78 del Testo Unico) GENERALITA' Per il trasporto degli oli minerali e carburanti si applicano le disposizioni di cui agli articoli dal 352 al 377 e dal 392 al 396; nonche', in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei decreti Ministeriali 31 luglio 1934, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 28 settembre 1934, e 12 maggio 1937, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 24 giugno 1937.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 420/1959 · fonte Normattiva ↗

← Art. 391 Art. 393 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.