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D.P.R. 420/1959

Art. 346 — Art. 78 del Testo Unico

ELI /it/dpr/1959/06/30/420/art/346parte di D.P.R. 420/1959
Art. 346. (Art. 78 del Testo Unico) TUBAZIONI AD ALTA PRESSIONE Le tubazioni ad alta pressione devono essere in acciaio o in altro idoneo metallo senza saldatura, ricotte; sono ammesse anche tubazioni flessibili, purche' diano ogni garanzia di sicurezza, e siano di tipo riconosciuto ammissibile; esse devono essere inoltre sufficientemente protette: a tal fine e' sufficiente che ciascuna tubazione sia introdotta in un altro tubo flessibile metallico. I raccordi e i terminali devono essere fissati alla tubazione a regola d'arte e con sistema di sicura efficacia. Le tubazioni ad alta pressione devono: 1) essere in ogni caso completamente esterne all'ambiente riservato ai passeggeri; 2) essere installate in modo da non risultare soggette a vibrazioni proprie; 3) avere appoggi in numero conveniente e a distanza massima di cm. 80 l'uno dall'altro; 4) essere protette contro eventuali urti o colpi; 5) essere facilmente accessibili per la verifica e la manutenzione; 6) essere protette contro il logorio per attrito nei punti in cui attraversano lamiere o profilati metallici. Tutti i collegamenti soggetti a vibrazioni o spostamenti devono essere realizzati con serpentino o volute elastiche.

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