D.P.R. 420/1959
Art. 345 — Art. 78 del Testo Unico
Art. 345. (Art. 78 del Testo Unico) VALVOLE Le valvole e gli altri apparecchi devono essere facilmente accessibili all'utente per la manovra e le verifiche, disposti in modo da non sporgere oltre la sagoma del veicolo e comunque non esposti ad urti. Le valvole delle bombole, per metano, devono essere provviste di un'efficace protezione, idonea a trattenere la valvola in caso di fuoriuscita.
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