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D.P.R. 420/1959

Art. 29 — Art. 13 del Testo Unico

ELI /it/dpr/1959/06/30/420/art/29parte di D.P.R. 420/1959
Art. 29. (Art. 13 del Testo Unico) ILLUMINAZIONE E RIFRANGENZA Nelle zone abitato dotate di pubblica illuminazione i segnali possono essere resi maggiormente visibili mediante dispositivi a luce propria. Nelle zone abitate, insufficientemente o affatto illuminate, la visibilita' dei segnali che debbono avere valore anche di notte, deve essere assicurata da disposiviti rifrangenti o a luce propria. Lungo le strade extraurbane tutte le segnalazioni devono essere dotate di luce propria, diretta o per trasparenza, oppure di pellicole rifrangenti. Qualora le dette strade siano illuminate questi dispositivi sono facoltativi.

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