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D.P.R. 420/1959

Art. 28 — Art. 13 del Testo Unico

ELI /it/dpr/1959/06/30/420/art/28parte di D.P.R. 420/1959
Art. 28. (Art. 13 del Testo Unico) VISIBILITA' NOTTURNA I dispositivi riflettenti devono rendere visibili i segnali sotto l'azione dei proiettori regolamentari degli autoveicoli, a distanza sufficiente, anche in condizioni atmosferiche sfavorevoli. Detti dispositivi non devono avere effetto abbagliante sugli utenti, ne' nuocere alla chiarezza del simbolo e delle iscrizioni. Devono inoltre avere buoni requisiti di durevolezza, di angolarita' e di resistenza agli agenti atmosferici. I dispositivi riflettenti devono essere applicati in maniera che il segnale appaia di notte secondo lo stesso schema di colori con il quale appare di giorno. Per i segnali di obbligo e di indicazione la rifrangenza del fondo bleu e' facoltativa.

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