D.P.R. 420/1959
Art. 283 — Art. 78 del Testo Unico
Art. 283. (Art. 78 del Testo Unico) LOCALITA' DI RILEVAMENTO DEL LIVELLO SONORO La localita' di rilevamento deve essere su di uno spazio libero piano e senza ostacoli che possano produrre sensibili perturbazioni del campo sonoro; durante le prove non deve esservi vento apprezzabile. Il livello dei rumore di fondo deve essere almeno 10 dB (B) al disotto del livello da rilevare.
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