D.P.R. 420/1959
Art. 282 — Art. 78 del Testo Unico
Art. 282. (Art. 78 del Testo Unico) VEICOLI IN CIRCOLAZIONE DI PROVA I veicoli in circolazione di prova di cui all'art. 63 del Testo Unico possono non essere muniti dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva nelle ore o nelle circostanze in cui non e' prescritto l'uso di essi. Tuttavia la mancanza degli indicatori di direzione e delle luci di arresto e' consentita soltanto qualora sia possibile fare le segnalazioni col braccio.
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