Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 420/1959Art. 282
D.P.R. 420/1959

Art. 282 — Art. 78 del Testo Unico

ELI /it/dpr/1959/06/30/420/art/282parte di D.P.R. 420/1959
Art. 282. (Art. 78 del Testo Unico) VEICOLI IN CIRCOLAZIONE DI PROVA I veicoli in circolazione di prova di cui all'art. 63 del Testo Unico possono non essere muniti dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva nelle ore o nelle circostanze in cui non e' prescritto l'uso di essi. Tuttavia la mancanza degli indicatori di direzione e delle luci di arresto e' consentita soltanto qualora sia possibile fare le segnalazioni col braccio.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 420/1959 · fonte Normattiva ↗

← Art. 281 Art. 283 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.