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D.P.R. 420/1959

Art. 23 — Art. 11 del Testo Unico

ELI /it/dpr/1959/06/30/420/art/23parte di D.P.R. 420/1959
Art. 23. (Art. 11 del Testo Unico) DIVIETI E' vietato ogni tipo di pubblicita' sulle opere d'arte, i ponti, i parapetti, i cavalcavia e le loro rampe, i dispositivi di proiezione marginali e su tutte le altre opere complementari attinenti alle strade. Le disposizioni di cui all'art. 11 del Testo Unico e del presente regolamento non si applicano alla pubblicita' installata lungo e nelle sedi delle ferrovie.

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