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D.P.R. 420/1959

Art. 22 — Art. 11 del Testo Unico

ELI /it/dpr/1959/06/30/420/art/22parte di D.P.R. 420/1959
Art. 22. (Art. 11 del Testo Unico) DISTANZE Ai fini della distanza i tre metri fissati dall'art. 11 del Testo Unico vanno calcolati dal limite esterno della carreggiata. Nei casi in cui lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il collocamento della pubblicita', gia' esistano a distanza inferiore ai tre metri dalla carreggiata ostacoli naturali, muri, alberature, o siepi di recinzione, il collocamento stesso potra' essere consentito in allineamento con l'ostacolo di cui trattasi ma non mai a distanza ad essa inferiore, rispetto alla strada. Nel determinare le distanze tra cartello e cartello pubblicitario, ad evitare fenomeni di assiepamento o di occlusione, sara' osservato, di regola, una distanza non inferiore a 100 metri tra un cartello o mezzo pubblicitario e un altro. Per l'apposizione di pubblicita' murale decide l'Ente proprietario della strada. I cartelli e gli altri mezzi aventi per oggetto la segnalazione di luoghi o edifici di interesse turistico, storico, religioso, sanitario, servizi di interesse pubblico, comprese le stazioni di rifornimento carburanti, e di assistenza stradale, sono assimilati ai segnali stradali, fermo restando, per il loro collocamento; l'obbligo dell'autorizzazione degli Enti proprietari delle strade. Le misure prescritte si applicano dai segnali stradali e tra cartello e cartello nel senso delle singole direttrici di marcia e noti si applicano quando la pubblicita' sia infissa contro edifici o muri preesistenti.

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