Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 420/1959Art. 20
D.P.R. 420/1959

Art. 20 — Art. 11 del Testo Unico

ELI /it/dpr/1959/06/30/420/art/20parte di D.P.R. 420/1959
Art. 20. (Art. 11 del Testo Unico) PUBBLICITA' VIETATA La pubblicita' luminosa e a luce riflessa vietata sul veicoli e' quella che per forma e combinazione di colori puo' essere corifusa con i dispositivi di segnalazione e inoltre quella che puo' generare abbagliamenti. E' del pari vietata sui veicoli la pubblicita' luminosa, a luci intermittenti.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 420/1959 · fonte Normattiva ↗

← Art. 19 Art. 21 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.