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D.P.R. 420/1959

Art. 19 — Art. 11 del Testo Unico

ELI /it/dpr/1959/06/30/420/art/19parte di D.P.R. 420/1959
Art. 19. (Art. 11 del Testo Unico) GENERALITA' Le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose non devono avere sagoma di disco o di triangolo; i disegni in essi contenuti devono essere tali da evitare contusioni, visti a distanza, con i cartelli segnalatori di pericolo, di prescrizione e di indicazione; la predominanza dei colori e delle loro combinazioni dovra' essere nettamente diversa da quella usata per i suddetti segnali; l'uso del colore rosso, di regola da evitare, dovra' essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi di fabbrica e non potra' comunque superare 1/5 dell'intera superficie dell'insegna, cartello o mezzo pubblicitario e non dovra' avere caratteristiche comunque rifrangenti ne' essere reso luminoso. Lungo le strade extraurbane le sorgenti luminose e qualsiasi altro mezzo pubblicitario luminoso non potranno essere abbaglianti ne' a luce intermittente, ne' di coloro rosso. La croce rossa luminosa e' consentita per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.

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