D.P.R. 420/1959
Art. 163 — Art. 78 del Testo Unico
Art. 163. (Art. 78 del Testo Unico) MACCHINE AGRICOLE GUIDATE DA CONDUCENTE A TERRA Le macchine agricole, quali i motocoltivatori, le motofalciatrici e simili di peso non superiore a q.li cinque, guidate da conducente a terra, sono considerate veicoli a braccia ai sensi dell'art. 22 del Testo Unico. Se il loro peso non supera i 3 q.li possono essere sprovviste di dispositivo di frenatura.
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