D.P.R. 420/1959
Art. 162 — Art. 78 del Testo Unico
Art. 162. (Art. 78 del Testo Unico) DEFINIZIONI Le motoagricole di cui all'art. 29 del Testo Unico sono macchine semoventi a tre o quattro ruote predisposte per l'effettuazione di lavori agricoli e munite di pianale o cassa di carico posteriore o anteriore; in quest'ultimo caso l'altezza del carico dovra' essere tale da consentire al conducente il campo di visibilita' necessario per guidare con sicurezza. Le motoagricole possono essere costituite da due elementi - gruppo propulsore e carrello - solidamente accoppiati con i necessari gradi di liberta'; in tal caso la velocita' non dovra' essere superiore a 15 km/h. La guida dovra' risultare agevole e la frenatura efficace a sicura anche a veicolo scarico.
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