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D.P.R. 393/1959

Art. 126 — Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia e di soccorso

ELI /it/dpr/1959/06/15/393/art/126parte di D.P.R. 393/1959
Art. 126. (Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia e di soccorso) I conducenti di autoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendi, nonche' di autoambulanze possono usare il dispositivo supplementare di allarme solo durante urgenti servizi d'istituto. Quando viene usato in modo continuo detto dispositivo i conducenti non sono tenuti ad osservare obblighi, divieti e limitazioni relativi alla circolazione sulle strade, prescrizioni della segnalazione stradale e norme di comportamento, e tutti coloro che si trovano sulla strada percorsa da detti veicoli o sulle strade adiacenti in prossimita' degli sbocchi sulla prima hanno l'obbligo di fermarsi e di lasciare libero il passo. Chiunque viola, le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

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