D.P.R. 393/1959
Art. 125 — Circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane riservate ad autoveicoli e motoveicoli
Art. 125. (Circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane riservate ad autoveicoli e motoveicoli) Sulle autostrade: a) il Ministro per i lavori pubblici puo' disporre che non si applichino le disposizioni dell'art. 103, commi terzo e quarto; b) l'attraversamento e l'inversione del senso di marcia sono vietati. Qualora per l'accesso e l'uscita sia necessario l'attraversamento, questo e' consentito esclusivamente nei luoghi in cui la circolazione e' regolata da agenti, da guardiani o a mezzo di semafori; c) i conducenti debbono sempre segnalare tempestivamente nei modi indicati nell'art. 111, commi primo e terzo, l'intenzione di sorpassare; d) la fermata e vietata salvo casi di necessita'; e) la sosta e' vietata al di fuori degli spazi all'uopo esistenti. Sulle strade extraurbane riservate ad autoveicoli e motoveicoli si applicano le disposizioni del presente articolo. E' inoltre consentito l'attraversamento nei crocevia. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila. La stessa pena si applica ai conducenti di veicoli non ammessi o esclusi dalle autostrade o dalle strade extraurbane riservate ad autoveicoli e motoveicoli, al conducenti di animali e ai pedoni che circolano sulle medesime.
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