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D.P.R. 449/1959

Art. 78 — Composizione Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n

ELI /it/dpr/1959/02/13/449/art/78parte di D.P.R. 449/1959
Art. 78. Composizione Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n. 349, art. 2. Decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 583, art. 1. Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 11 (lettera b). Fanno parte di entrambe le sezioni i seguenti membri: 1) il capo dell'ispettorato delle assicurazioni private presso il Ministero dell'industria e del commercio e tre funzionari dello stesso Ispettorato; 2) un rappresentante del Ministero del tesoro; 3) un rappresentante del Ministero delle finanze; 4) il direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni; 5) un rappresentante delle imprese private che esercitano la sola riassicurazione; 6) un rappresentante degli agenti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni; 7) un rappresentante degli agenti delle imprese private di assicurazione; 8) un rappresentante dei dirigenti delle imprese private di assicurazione; 9) un rappresentante del personale dipendente dagli istituti e dalle imprese di assicurazione; 10) due persone particolarmente competenti nelle discipline tecniche e giuridiche interessanti le assicurazioni. Fanno inoltre parte della prima sezione: 1) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; 2) due rappresentanti delle imprese esercenti le assicurazioni sulla vita. Fanno parte della seconda sezione, in aggiunta ai membri indicati dal primo comma del presente articolo: 1) il direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali del Ministero dell'industria e del commercio; 2) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero; 3) un rappresentante dei Ministero dell'agricoltura e delle foreste; 4) un rappresentante del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; 5) un rappresentante del Ministero della marina mercantile; 6) un rappresentante delle imprese private esercenti le assicurazioni trasporti; 7) due rappresentanti delle imprese private esercenti le altre assicurazioni contro i danni; 8) un rappresentante delle societa' di mutua assicurazione; 9) un rappresentante degli industriali; 10) un rappresentante degli armatori; 11) un rappresentante degli agricoltori; 12) un rappresentante dei commercianti; 13) un rappresentante di ciascuna delle categorie dei dirigenti e degli agenti degli istituti e delle imprese private di assicurazione; 14) un rappresentante degli agenti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni. I membri della Commissione consultiva sono nominati, per la durata di un triennio, con decreto del Ministro per l'industria e il commercio; con lo stesso decreto il Ministro nomina altresi' un supplente per ciascuno dei membri e un vicepresidente per ciascuna delle due sezioni, scelto fra i rispettivi componenti.

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