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D.P.R. 449/1959

Art. 77 — Attribuzioni Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n

ELI /it/dpr/1959/02/13/449/art/77parte di D.P.R. 449/1959
Art. 77. Attribuzioni Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n. 349, art. 4. Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 11 (lettera d) La commissione e' organo consultivo del Ministero dell'industria e del commercio per la materia relativa alle assicurazioni private. La richiesta di parere della commissione e' obbligatoria: 1) sulle concessioni di autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni; 2) sui provvedimenti di liquidazione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e sulle revoche che non siano disposte in conseguenza di trasferimento del portafoglio o comunque di volontaria cessazione dell'esercizio; 3) sui provvedimenti in materia di acquisizione di contratti di assicurazione sulla vita e contro i danni di cui all'articolo 110; 4) sugli investimenti delle riserve e delle cauzioni per i Quali sia richiesta l'autorizzazione ministeriale; 5) sugli svincoli totali delle attivita' destinate a copertura delle riserve matematiche e delle cauzioni; 6) sugli schemi di regolamento concernenti le assicurazioni private. Il Ministero puo' chiedere il parere della commissione sugli schemi di disegni di legge concernenti le assicurazioni private e sui ogni altra questione concernente l'esercizio di dette assicurazioni che ritenga opportuno sottoporre all'esame della commissione stessa.

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