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D.P.R. 449/1959

Art. 41 — Esecuzione dall'obbligo di costituzione delle cauzioni Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n

ELI /it/dpr/1959/02/13/449/art/41parte di D.P.R. 449/1959
Art. 41. Esecuzione dall'obbligo di costituzione delle cauzioni Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, conv. nella legge 20 maggio 1929, n. 1133, art. 2 (3° comma). Decreto legislativo 4 ottobre 1946 n. 404, art. 5 (3° comma). Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 4, (3° comma). Non sono soggette all'obbligo di costituzione delle cauzioni le societa' di mutua assicurazione e le societa' cooperative le quali, per disposizioni statutarie o anche solo di fatto operino in un solo comune e in rami non specificatamente indicati nell'art. 38, purche' i premi o contributi annui non siano superiori a lire centomila per ogni ramo e nel complesso, per tutti i rami esercitati, a lire cinquecentomila.

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