D.P.R. 449/1959
Art. 40 — Obbligo di costituzione e misura delle cauzione Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n
Art. 40. Obbligo di costituzione e misura delle cauzione Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, conv. nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 33 (1° e 2° comma, lettera a). Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, conv. nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, art. 2 (2 comma). Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, conv. nella legge 12 febbraio 1935, n. 303, art. 3 (n. 2). Decreto legislativo 15 febbraio 1948, n 159, art. 4 (nn. 1 e 2). Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 3 (2° e 3° comma). Le imprese nazionali ed estere, anche se a forma mutua o cooperativa, per potere iniziare nel territorio della Repubblica l'esercizio delle assicurazioni diverse da quelle sulla vita, debbono costituire e vincolare, a favore della massa degli assicurati per contratti formanti il portafoglio italiano, una cauzione minima globale: 1) di lire sessanta milioni, quando l'esercizio comprenda la assicurazione dei rischi dell'incendio o dei trasporti marittimi o aeronautici o della responsabilita' civile per i danni causati da autoveicoli; 2) di lire trenta milioni, quando siano escluse dall'esercizio le assicurazioni di cui al precedente numero 1) ma vi siano comprese quelle contro uno o piu' dei seguenti rischi: infortuni, malattie, responsabilita' civile, trasporti terrestri, grandine, tutti e credito; 3) di lire cinque milioni, quando l'esercizio sia limitato ad altri rami non specificati nei precedenti numeri 1) e 2). Le imprese stesse, inoltre, per potere esercitare la loro attivita' debbono costituire e vincolare a favore della massa dei predetti assicurati una cauzione che viene ragguagliata a fine di ogni anno ai trentacinque per cento dei premi lordi dell'esercizio scaduto inerenti alle assicurazioni, stipulate nell'esercizio stesso e anteriormente, dei rischi compresi nel portafoglio italiano ai sensi dell'art. 4. La detta misura e' ridotta: a) al quindici per cento per i rischi di breve durata secondo le norme e i criteri fissati dal regolamento, e per i rischi riguardanti le assicurazioni del bestiame da macello; b) al venti per cento per i rischi riguardanti le assicurazioni contro i danni della grandine. La cauzione minima fissa di cui al primo comma e' destinata per meta' quale fondo iniziale computabile nella cauzione da ragguagliarsi a quota parte dei premi annui in conformita' delle disposizioni contenute nei commi secondo e terzo. Nei casi di riduzione delle cauzioni vincolate, il Ministero dell'industria e del commercio puo' disporre che l'eccedenza sia destinata al pagamento degli indennizzi per sinistri rimasti da liquidare e non ancora pagati.
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