D.P.R. 449/1959
Art. 23 — Obbligo di cessione Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n
Art. 23. Obbligo di cessione Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, conv. nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 24, (1°, 2°, 4°, 5° e 9° comma). Le imprese nazionali ed estere, che esercitano nel territorio della Repubblica l'assicurazione sulla vita ai sensi del presente testo unico, sono obbligate a cedere all'Istituto nazionale delle assicurazioni una quota parte di ciascun rischio assunto per le operazioni che costituiscono il portafoglio italiano. La quota predetta e' dei quaranta per cento, per i rischi assunti nei primi dieci anni dalla autorizzazione all'esercizio nel territorio della Repubblica del ramo vita a norma del presente testo unico e, rispettivamente, del trenta nel secondo decennio, del venti nel terzo decennio e del dieci in seguito. L'Istituto ha facolta' di non accettare la cessione di polizze corrispondenti a rischi assunti dalle imprese. Le quote cedute sono garantite dallo Stato. Le imprese debbono comunicare integralmente tutti i contratti stipulati nel territorio della Repubblica all'istituto, entro trenta giorni dal perfezionamento dei contratti stessi.
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