D.P.R. 449/1959
Art. 22 — Modificazioni degli atti e dei dati presentati con la domanda di autorizzazione Regio decreto-legge 29 aprile…
Art. 22. Modificazioni degli atti e dei dati presentati con la domanda di autorizzazione Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, conv. nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 22. Le modificazioni degli atti e dei dati presentati al Ministero dell'industria e del commercio, a termini degli articoli 18 e 19, devono essere approvate dal Ministero stesso. Esse hanno effetto dalla, data del decreto di approvazione.
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