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D.P.R. 645/1958

Art. 9 — Domicilio fiscale Agli effetti dell'applicazione delle imposte ogni soggetto si intende domiciliato in un com…

ELI /it/dpr/1958/01/29/645/art/9parte di D.P.R. 645/1958
Art. 9. Domicilio fiscale Agli effetti dell'applicazione delle imposte ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato giusta le disposizioni seguenti. I cittadini italiani hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe civile sono iscritti. I cittadini italiani residenti all'estero hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza o, in mancanza, nel comune di nascita. Gli stranieri hanno il domicilio fiscale nel comune in cui hanno residenza o, in mancanza, nel comune dove hanno dimora da almeno un anno. I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale. Le societa' costituite all'estero, che non abbiano stabilito sedi secondarie nel territorio dello Stato, hanno il domicilio fiscale nel comune in cui e' stabilita la loro sede amministrativa. In mancanza, i soggetti considerati nel presente comma hanno il domicilio fiscale nel comune in cui svolgono in modo continuativo la loro principale attivita'. Se il domicilio fiscale non e' determinabile in base ai criteri enunciati nei commi precedenti, esso e' stabilito nel comune in cui si e' prodotto il reddito e, se il reddito si e' prodotto in piu' comuni, nel comune in cui si e' prodotto il reddito piu' elevato; in mancanza, nel comune in cui il reddito si e' goduto. In tutti gli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni da presentarsi agli uffici finanziari dev'essere indicato il domicilio fiscale delle parti.

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