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D.P.R. 645/1958

Art. 8 — Soggetti passivi Soggetti passivi del rapporto tributario sono le persone fisiche e giuridiche, le societa' e…

ELI /it/dpr/1958/01/29/645/art/8parte di D.P.R. 645/1958
Art. 8. Soggetti passivi Soggetti passivi del rapporto tributario sono le persone fisiche e giuridiche, le societa' e le associazioni. Sono inoltre soggetti passivi le altre organizzazioni di persone o di beni prive di personalita' giuridica e non appartenenti a soggetti tassabili in base al bilancio, nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario ed autonomo. Per imprese commerciali si intendono quelle che esercitano le attivita' indicate dall'art. 2195 del codice civile. Per soggetti tassabili in base al bilancio si intendono: a) le societa' per azioni, le societa' in accomandita per azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooperative e le mutue assicuratrici, costituite nel territorio dello Stato; b) le societa' costituite all'estero in uno dei tipi indicati dalla lettera a) che hanno la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'impresa nel territorio dello Stato; c) le altre persone giuridiche costituite nel territorio dello Stato tenute per legge o per statuto alla formazione del bilancio o del rendiconto. Per aziende ed istituti di credito s'intendono le societa', enti ed imprese indicati dagli articoli 3, 5, 40 lettera a) e 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, dall'art. 1 del decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 370, e dall'art. 1 della legge 22 giugno 1950, n. 445. Ove non sia diversamente disposto le norme del testo unico che fanno riferimento alle imprese commerciali si applicano anche ai soggetti indicati dai commi terzo e quarto, che esercitano attivita' commerciali, e qualifiche fanno riferimento ai soggetti tassabili in base al bilancio si applicano anche alle aziende ed istituti di credito rientranti nelle categorie indicate dal terzo comma.

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