D.P.R. 645/1958
Art. 86 — Redditi di capitale I redditi dei capitali dati a mutuo o altrimenti impiegati in modo che ne derivi un reddi…
Art. 86. Redditi di capitale I redditi dei capitali dati a mutuo o altrimenti impiegati in modo che ne derivi un reddito in somma definita e le rendite perpetue sono valutati nella misura risultante dai relativi titoli e senza alcuna detrazione. Si puo' accertare l'esistenza del reddito e valutarlo anche se dal titolo non appare stipulato alcun interesse ovvero appare indicato un interesse in misura inferiore a quella effettiva.
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