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D.P.R. 645/1958

Art. 86 — Redditi di capitale I redditi dei capitali dati a mutuo o altrimenti impiegati in modo che ne derivi un reddi…

ELI /it/dpr/1958/01/29/645/art/86parte di D.P.R. 645/1958
Art. 86. Redditi di capitale I redditi dei capitali dati a mutuo o altrimenti impiegati in modo che ne derivi un reddito in somma definita e le rendite perpetue sono valutati nella misura risultante dai relativi titoli e senza alcuna detrazione. Si puo' accertare l'esistenza del reddito e valutarlo anche se dal titolo non appare stipulato alcun interesse ovvero appare indicato un interesse in misura inferiore a quella effettiva.

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