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D.P.R. 645/1958

Art. 85 — Classificazione dei redditi Agli effetti dell'applicazione dell'imposta, i redditi di ricchezza mobile sono d…

ELI /it/dpr/1958/01/29/645/art/85parte di D.P.R. 645/1958
Art. 85. Classificazione dei redditi Agli effetti dell'applicazione dell'imposta, i redditi di ricchezza mobile sono distinti nelle categorie seguenti: Cat. A. - Redditi di capitale, premi sui prestiti e vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giuochi e delle scommesse; Cat. B. - Redditi alla produzione dei quali concorrono insieme il capitale ed il lavoro, come quelli derivanti dall'esercizio di imprese commerciali ovvero da attivita' commerciali, ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile, o da operazioni speculative anche isolate; Cat. C/1. - Redditi di lavoro autonomo delle persone fisiche, come quelli prodotti nell'esercizio di arti, di professioni e di imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio del contribuente e dei componenti della famiglia; Cat. C/2. - Redditi di lavoro subordinato, come stipendi, salari, indennita', assegni ed ogni altro emolumento, nonche' redditi alla cui produzione non concorrono attualmente ne' capitale ne' lavoro, come pensioni, vitalizi, sussidi e simili. Gli interessi percepiti da aziende ed istituti di credito o da altri soggetti nell'esercizio di imprese commerciali, ad esclusione di quelli derivanti dai titoli posseduti, concorrono a formare il reddito imponibile di categoria B.

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