D.P.R. 645/1958
Art. 222 — Consegna o notifica del verbale di pignoramento Il verbale di pignoramento deve essere notificato al debitore
Art. 222. Consegna o notifica del verbale di pignoramento Il verbale di pignoramento deve essere notificato al debitore. La notificazione, quando al pignoramento assiste il debitore o un suo rappresentante, si esegue mediante consegna allo stesso di una copia del verbale.
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