D.P.R. 645/1958
Art. 221 — Custodia dei beni pignorati La custodia dei beni pignorati e' affidata allo stesso debitore o ad un terzo
Art. 221. Custodia dei beni pignorati La custodia dei beni pignorati e' affidata allo stesso debitore o ad un terzo. L'esattore non puo' essere nominato custode. L'esattore puo' disporre in ogni tempo la sostituzione del custode. Non trovandosi persona idonea all'affidamento della custodia, i beni pignorati sono presi in consegna dal Comune. Si applica la disposizione del primo comma dello art. 520 del codice di procedura civile.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 645/1958 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.