D.P.R. 645/1958
Art. 163 — Riduzione delle agevolazioni Le agevolazioni previste dagli articoli precedenti continuano a competere, nella…
Art. 163. Riduzione delle agevolazioni Le agevolazioni previste dagli articoli precedenti continuano a competere, nella misura della meta', quando il numero dei figli, si riduce a non meno di cinque.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 645/1958 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.