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D.P.R. 645/1958

Art. 162 — Figli a carico Non si considerano a carico i figli di eta' superiore a 28 anni, a meno che siano inabili al l…

ELI /it/dpr/1958/01/29/645/art/162parte di D.P.R. 645/1958
Art. 162. Figli a carico Non si considerano a carico i figli di eta' superiore a 28 anni, a meno che siano inabili al lavoro e privi di mezzi per provvedere direttamente al proprio sostentamento, nonche' le figlie coniugate. I figli caduti in guerra si considerano viventi e a carico.

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