D.P.R. 645/1958
Art. 129 — Cessazione dei redditi di categoria A La cessazione dei redditi di categoria A non soggetti alle disposizioni…
Art. 129. Cessazione dei redditi di categoria A La cessazione dei redditi di categoria A non soggetti alle disposizioni degli articoli 126 e 127 deve essere provata: a) mediante esibizione di estratto o copia autentici dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o della sentenza passata in giudicato da cui risulti la estinzione del credito per qualsiasi causa, ovvero mediante indicazione dei dati della relativa registrazione; b) mediante esibizione di copia autentica della dichiarazione di remissione del credito o di rinuncia agli interessi notificata al debitore; c) mediante esibizione di estratto o copia autentici dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione prevista dall'art. 598 del codice di procedura civile o del decreto di chiusura del fallimento previsto dall'art. 118, n. 4, della legge 16 marzo 1942, n. 267.
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